Informativa sul DPR 462/01

impianti di messa a terra, a rischio eplosione e scariche atmosferiche

TSystem - Verifiche Impianti Elettrici
Elemento sostanziale del DPR 462/01
Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:
  • impianti elettrici di messa a terra;
  • installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

Novità apportate dal DPR 462/01
La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, ed in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’ISPESL effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità, a ASL ISPESL e Organismi Abilitati secondo il DPR 462/01.

Periodicità delle verifiche
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche con la seguente periodicità:
  • 2 anni (verifica biennale) per:
    • gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
    • gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
      1. cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
      2. ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
        • attività soggette al controllo dei Vigili Del Fuoco secondo il DM 16/02/1982, ad esempio: locali di spettacolo ed intrattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, hotel, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
        • edifici con strutture portanti in legno.
        • ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente).
      3. locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).
  • 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.


Obbligo di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da ASL / ARPA.
Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni
Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di ISPESL, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Modalità di svolgimento della verifica.
La verifica è l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza e deve essere condotta con il supporto dell’assistenza tecnica dell’installatore.
La verifica si sviluppa nelle seguenti fasi:
  • Esame della documentazione
  • Esame a vista dei luoghi e degli impianti
  • Effettuazione di prove
  • Redazione del verbale di verifica e del rapporto di verifica


Documentazione necessaria per l’esecuzione della verifica.
1 - Dichiarazione di Conformità
Deve essere presente per gli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della Legge 46/90 del 05/03/1990, per gli impianti realizzati prima o dove non è possibile recuperare il documento è necessario produrre una relazione di verifica tecnica degli impianti, effettuata da tecnico abilitato come previsto dal DM 37/08 del 22/01/2008.

2 - Progetto impianto elettrico
Deve essere presente negli impianti per i quali è previsto l’obbligo di progetto, e sono indicati, a seconda dell’anno di installazione, nella Legge 46/90 e nel DM 37/08.
Allegati di progetto:
  • Relazione tecnica con riferimento classificazione ambienti
  • Schema a blocchi impianto elettrico
  • Schemi quadri elettrici
  • Planimetria impianti elettrici e messa a terra
  • Calcoli dimensionali
  • Calcolo scariche atmosferiche aggiornata
3 - Denuncia impianto di terra
Si tratta della documentazione di invio ad ASL e INAIL della dichiarazione di conformità allegata ad appositi moduli (vecchi Modelli A per scariche atmosferiche e Modello B per impianto di messa a terra).
La documentazione deve essere aggiornata allo stato attuale dell’impianto.